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Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica COPASIR

Il COPASIR o Co.Pa.Si.R. è il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica ed ha il compito di controllare l’operato del Governo e delle Agenzie che si occupano di Sicurezza Nazionale nel nostro Paese. Questo Comitato ha la possibilità di accedere a informazioni di grande importanza per la sicurezza dell’Italia ed i suoi componenti possono richiedere, analizzare e valutare tutte le informazioni relative ad operazioni  di Intelligence già concluse.

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Le funzioni di vigilanza di questo organo bicamerale sono disciplinate dalla > legge 3 agosto 2007 n. 124, in particolare dall’art. 31 e dall’art. 32
> Controllo Parlamentare – IV Capitolo (da art. 30 a art. 38 commentati).

La legge che istituisce questo Comitato fu presentata durante il  Governo Prodi II, primo ed unico della XV Legislatura (giuramento 17 maggio 2006 – dimissioni 24 gennaio 2008), e titolava:
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto“.

La legge attribuisce a questo organismo parlamentare la funzione di verificare, in modo sistematico e continuativo, che l’attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione e delle Leggi, nell’esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue Istituzioni.

Il Comitato può procedere all’audizione di una pluralità di soggetti titolari di informazioni e di competenze di interesse.

Oltre alle audizioni del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro o del sottosegretario preposto al coordinamento dei servizi di informazioni e sicurezza, dei Ministri che fanno parte del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) e dei responsabili di vertice del DIS, dell’AISE e dell’AISI, in casi particolari il Comitato può svolgere audizioni di singoli appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, ferma restando la facoltà del Presidente del Consiglio dei ministri di opporsi per giustificati motivi.

Il Comitato ha inoltre il potere di disporre le audizioni di chiunque, estraneo al Sistema di informazione per la sicurezza, sia ritenuto in grado di fornire elementi di informazione o di valutazione.

Il Comitato ha la facoltà di ottenere, anche in deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e a inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o presso altri organi inquirenti, di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, nonché la documentazione e gli elementi informativi ritenuti di interesse in possesso del Sistema di informazione per la sicurezza o della pubblica amministrazione.

Una speciale procedura, che coinvolge anche il Presidente del Consiglio dei ministri, è prevista per l’eventualità che la comunicazione di un’informazione o di uno dei documenti richiesti possa pregiudicare specifiche esigenze di sicurezza.

Se il Comitato, con voto unanime, dispone indagini “sulla rispondenza dei comportamenti di appartenenti ai servizi di sicurezza ai compiti istituzionali previsti dalla legge istitutiva”, non sono opponibili né esigenze di riservatezza né il segreto di Stato.

Il Comitato può effettuare accessi e sopralluoghi negli uffici di pertinenza del Sistema di informazione per la sicurezza, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

Al Comitato è affidato anche l’esercizio del controllo diretto sulla documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse.

L’organo esprime il proprio parere obbligatorio non vincolante su tutti gli schemi di decreto o di regolamento previsti nella legge di riforma, nonché su ogni altro schema di decreto o di regolamento concernente l’organizzazione e lo stato del personale degli organismi di informazione e sicurezza.

Il Comitato e il suo Presidente sono destinatari di molteplici comunicazioni obbligatorie e di relazioni periodiche da parte del Governo e degli organismi di intelligence e, in tale ambito, è stato formalizzato l’obbligo del Presidente del Consiglio dei ministri di informare preventivamente il Presidente del Comitato circa le nomine dei direttori e dei vice direttori di DIS, AISE e AISI.

Qualora sulla base dei controlli effettuati siano accertati comportamenti illegittimi o irregolari, il Comitato ne riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle Camere.

Oltre ad una verifica preliminare sulla relazione annuale del governo, il Comitato può presentare alle Camere anche informative o relazioni urgenti.
Relazione del governo  >>relazione annuale del Governo<<

Il Comitato trasmette ogni anno alle Presidenze delle due Camere la relazione annuale
Relazione del COPASIR >>relazione annuale del COPASIR<<

Il Comitato dispone, infine, di rilevanti poteri in materia di conferma della opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

L’articolo 40, comma 5, e l’articolo 41, comma 9, stabiliscono che di ogni caso di conferma dell’opposizione del segreto di Stato il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicando le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, il quale, se ritiene infondata l’opposizione del segreto, riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.

Dal 2007  La sede del Copasir si trova a Roma nel Palazzo San Macuto.

Prima del COPASIR la maggior parte delle funzioni di vigilanza sui servizi segreti venivano svolte dal COPACO (Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti).